Ryanair, Tar del lazio rigetta il ricorso
Nel 2017 a causa di numerose agitazioni sindacali e la fuoriuscita di piloti e assistenti di volo, costrinse Ryanair a rivedere l’intero operativo per l’intera stagione invernale.
L’Antitrast italiana in particolare in seguito alle numerose cancellazioni del periodo settembre-ottobre, sentenziò nel maggio del 2018, un comportamento scorretto della compagnia con una sanzione di 1.850.000 euro.
Nelle prime tre settimane di settembre, oltre 770 voli cancellati con 400.000passeggeri rimasti a terra.
Ryanair impugnò la sentenza al Tar del lazio che ora ha respinto il ricorso.
L’istruttoria inizio a settembre 2017 in seguito ad una segnalazione di un associazione dei consumatori, volta ad accertare la ricorrenza di una possibile pratica commerciale scorretta, consistente nella cancellazione di un numero rilevante di voli già prenotati e pagati dai consumatori per cause imputabili alla stessa società, nonché relativa alle modalità con cui erano stati informati i passeggeri.
Ultimamente a Ryanair non ne va una dritta … i conti sono peggiorati in questi due ultimi anni, degli scorsi giorni la decisione di modificare i piani per la prossima stagione e la chiusura di tre basi oltre che il licenziamento di personale di volo.
Il TAR ha confermato la competenza dell’Antitrust ad emettere provvedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette, nonostante spetti ad ENAC la sorveglianza e la competenza per emettere provvedimenti, ma visto che “la cancellazione dei voli ha costituito l’inevitabile esito di una condotta non diligente del vettore aereo, che prima ha venduto i biglietti, senza aver correttamente verificato la possibilità di effettuare i voli corrispondenti, e poi li ha cancellati”.
Quanto poi al ‘set informativo’ reso disponibile da Ryanair “non appare dubbio che l’accesso alle informazioni fornito individualmente ai consumatori o accessibile mediante il sito internet, omettesse o rendesse non facilmente accessibili le informazioni relative alla (sola) possibilità di ottenere la compensazione pecuniaria e alle modalità operative per ottenere la stessa”.
Ed inoltre sempre secondo il TAR: “correttamente il provvedimento ha ravvisato il danno da evitare nel fatto che numerosissimi consumatori, a seguito delle informazioni omissive o ambigue diffuse dalla ricorrente dopo il primo gruppo di cancellazioni, avevano una conoscenza non completa dei diritti loro spettanti; cio’ che ne ostacolava significativamente l’esercizio e li poneva nella condizione di compiere determinate scelte economiche senza avere piena consapevolezza dei rimedi attivabili”.