Perché i vettori stanno riprogrammando il network italiano?
C’è da preoccuparsi se i vettori aerei hanno in questi ultimi giorni annunciato tagli delle frequenze per le destinazioni italiane?
Direi di no, in quanto è la prassi in queste circostanze, limitare le spese al minimo e ottimizzare il load factor dei voli riducendo le frequenze verso specifiche destinazioni.
In base alla normativa vigente* inoltre, nel caso in cui un volo viene cancellato ed inviata comunicazione al passeggero entro 14 giorni dalla data prevista ( o altre condizioni, vedere fondo di questo articolo) , non è prevista alcuna compensazione pecuniaria, ma solo il rimborso o il cambio di prenotazione.
Questo garantisce al vettore una riduzione delle spese, non effettuando alcuni voli che non avrebbero un riempimento sufficiente per renderlo profittevole con un ottimizzazione del network in attesa che tutto ritorni alla normalità.
easyJet, British Airways, WIZZ Air e il gruppp Lufthansa hanno previsto tagli anche del 60% come nel caso di WIZZ per tutte le rotte verso l’Italia.
Principalmente a causa di un calo delle prenotazioni e tranne nel caso di BA che ha già iniziato a cancellare alcuni voli da Londra, le altre compagnia non effettueranno modifiche all’operativo ( potranno verificarsi delle cancellazioni non programmate) prima della metà del mese.
I no show dei prossimi giorni saranno comunque passeggeri paganti e tranne per i paesi in cui vi è un atto un blocco per l’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia o dalle zone rosse o delle regioni più colpite, a seconda del paese, non è previsto alcun rimborso, quindi la decisione verrà presa di volta in volta in base alla scelta più consona alla situazione del volo in questione.
In questo modo un vettore, si muove giustamente nel primo caso in anticipo , in base alle prenotazioni ricevute e alle previsioni di traffico, mentre nel secondo caso in modo dinamico per ridurre al minimo la spesa per quel singolo volo, che in alcuni casi potrebbe essere superiore se operato all’ammontare dei rimborsi e delle compensazioni.
* La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5).
Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero
ha diritto: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea oppure imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. Ha inoltre diritto ad assistenza e quindi: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
in alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria, ma non nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione:
con almeno due settimane di preavviso
nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto.
o meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
Vedi tutte le condizioni nel sito ENAC