easyJet

easyJet ed il piano Brexit

easyJet ha confermato durante l’assemblea generale di oggi, il suo piano di emergenza che verrà attivato se necessario, per garantire la conformità ai requisiti di proprietà e controllo dell’UE dopo la fine del periodo di transizione della Brexit il 31 dicembre 2020.

Attualmente le azioni easyJet in mano ad azionisti UE è inferiore al 50%+1, ed è pari al 47.02%, inferiore al requisito UE che garantisce ad un vettore di poter operare voli point-to-point all’interno della UE.

Non è sufficiente infatti un COA di un paese UE ed easyJet attualmente ha il 52,98% delle azioni nel portafoglio di azionisti extra UE.

La modifica dello statuto prevede un limite massimo di “Relevant Shares” del 49,5% ovvero azioni di soggetti non UE, nel caso in cui al 31 dicembre tale percentuale sia ancora superiore al 50%+1, lo statuto prevede la sospensione del diritto di voto per alcuni azionisti non UE, così da portare la maggioranza dei diritti di voto ad azionisti UE.

La sospensione del diritto di voto sarà applicata in base al principio “last in, first out”, ovvero le azioni acquisite più di recente dai Soggetti Rilevanti vedrebbero il diritto di voto sospeso per prime.

Al momento c’è da dire che non il regolamento UE n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio — Regole in materia di proprietà e controllo dei vettori aerei dell’UE come illustrato dalle indicazioni di applicazione:


3.
Il regolamento fissa le condizioni alle quali i vettori dell’UE possono ottenere una licenza di esercizio, tra cui un requisito in materia di nazionalità. L’articolo 4 del regolamento stabilisce che «[l’]autorità competente per il rilascio delle licenze di uno Stato membro rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che […] f) gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa e la controllino di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente».
4.I due criteri, ovvero il possesso di una quota superiore al 50 % e il controllo di fatto da parte degli Stati membri o dei loro cittadini sono distinti e cumulativi, ovvero devono sempre essere entrambi soddisfatti.

Al punto 4 il regolamento è chiaro, i requisiti di possesso e controllodevono sempre essere entrambi soddisfatti.

5.I paesi terzi e i loro cittadini non possono detenere una partecipazione di maggioranza nei vettori dell’UE né esercitare il controllo di fatto su di essi, salvo quanto diversamente concordato tra l’Unione e il paese terzo interessato, ovvero mediante un corrispondente allentamento (generalmente reciproco) dei requisiti in materia di proprietà e controllo. Nel caso in cui gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri non detengano più oltre il 50 % del vettore aereo o non lo controllino più di fatto, il vettore in questione non potrà più detenere una licenza e dunque non potrà più trarre vantaggio dalla liberalizzazione del mercato dell’aviazione dell’UE.

Il punto 11 è interessante ed conferma la linea della reciprocità, ovvero “salvo quanto diversamente concordato tra l’Unione e il paese terzo interessato, ovvero mediante un corrispondente allineamento“.

Nello specifico:


11.
[…] i criteri in materia di proprietà e di controllo effettivo debbano essere interpretati ed applicati nel contesto globale del regolamento n. 2407/92. In particolare, ogni singolo caso va valutato in funzione dell’obiettivo di salvaguardare gli interessi del settore del trasporto aereo dell’Unione, il che segnatamente fa sì che non si debba consentire alle società di paesi terzi di trarre pieno vantaggio, su base unilaterale, dalla liberalizzazione del mercato interno del trasporto aereo dell’Unione. In altre parole, la possibilità per dette imprese di approfittare dei vantaggi derivanti dal mercato interno acquisendo una partecipazione in un vettore dell’UE resta soggetta ai limiti di proprietà e controllo stabiliti nel regolamento.

Non è scontato

E’ chiaro quindi che esiste una possibilità che la commissione si accordi con il Regno Unito per un accordo non unilaterale a vantaggio di un solo vettore “extraUE, ma visto l’atteggiamento del governo britannico nei confronti della UE, ma nulla è scontato.

Controllo

Vediamo esattamente come definisce il regolamento UE il controllo effettivo:

9)«controllo effettivo», un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un’influenza determinante su un’impresa, per mezzo, in particolare:a)del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un’impresa;b)dei diritti o dei contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un’impresa oppure conferiscono un’influenza determinante sulla gestione delle attività dell’impresa;

Mal ‘articolo 4 dello stesso regolamento indica che le condizioni ( e come chiarito poi dalle indicazioni per l’applicazione del regolamento UE n. 1008/2008, potrebbe essere un motivo per la revoca nel caso in cui non fosse rispettato) per il rilascio di una licenza d’esercizio, l’autorità competente per il rilascio delle licenze di uno Stato membro rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che questa:

a)abbia il principale centro di attività in tale Stato membro;
b)sia titolare di un COA valido rilasciato da un’autorità nazionale dello stesso Stato la cui autorità competente per il rilascio delle licenze è responsabile per il rilascio, il rifiuto, la revoca o la sospensione della licenza d’esercizio del vettore aereo comunitario;
c)abbia nella propria disponibilità uno o più aeromobili, siano essi di sua proprietà oppure impiegati in base a un contratto di dry lease;
d)la sua attività principale consista nella prestazione di servizi aerei, oppure in combinazione con qualsiasi altro impiego commerciale di aeromobili, o la riparazione e manutenzione di aeromobili;
e)la sua struttura aziendale consenta all’autorità competente per il rilascio delle licenze di applicare le disposizioni di cui al presente capo;
f)gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa e la controllino di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente;

Il punto f non è stato mai cambiato, anche nell’aggiornamento del regolamento a causa della pandemia, in data 25 maggio 2020 questo punto è rimasto come nel regolamento approvato dalla Commissione Europea il 24 settembre 2008. le modifiche al REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità si possono consultare a questo link.


Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegole in materia di proprietà e controllo dei vettori aerei dell’UE

REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità 

Rispondi