La Corte di Appello non ha ribaltato la sentenza…
Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 dicembre 2020, n. 29236 – Assicurazione personale di volo
Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 dicembre 2020, n. 29236 – Assicurazione personale di volo
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 21/12/2020
ELEMENTI DEL GIUDIZIO PRINCIPALE PERTINENTI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La controversia ha per oggetto l’accertamento dell’obbligo di Ryanair DAC (già RYANAIR LTD) di assicurare secondo la legislazione italiana 219 dipendenti di stanza presso l’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) quale personale viaggiante, nel periodo compreso tra giugno 2006 e febbraio 2010 quanto all’assicurazione presso l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e tra il 25 gennaio 2008 ed il 25 gennaio 2013 quanto all’assicurazione presso l’INAIL (Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro).
2. L’INPS aveva basato la propria pretesa, oltre che sull’accertamento ispettivo relativo al fatto che i lavoratori svolgevano la propria attività sul territorio nazionale italiano, anche sull’applicazione alla fattispecie del disposto dell’art. 37 Regio decreto legge n. 1827 del 1935 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827) (GU n. 251 del 26-10-1935 – Suppi. Ordinario n. 251) e dell’art. 13 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
L’INAIL, sul presupposto che i medesimi lavoratori erano impiegati presso la base operativa denominata crew room, che era dotata di postazioni fisse con personal computers, stampanti, telefono e scaffalature d’ufficio contenenti comunicazioni di servizio, nonché fax, aveva ritenuto tali lavoratori soggetti all’assicurazione secondo la legislazione italiana che, per i rischi lavorativi non di volo, prevede l’obbligo assicurativo INAIL ai sensi degli artt. 1 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) (GU n. 257 del 13-10- 1965 – Suppl. Ordinario n. O) e dell’art. 37 Regio decreto legge n. 1827 del 1935 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827) (GU n. 251 del 26-10-1935 – Suppi. Ordinario n. 251).
3. Sia il Tribunale di Bergamo che la Corte d’appello di Brescia hanno ritenuto infondate le pretese di INPS ed INAIL. In particolare, la Corte d’appello di Brescia:
a) ha ammesso la produzione tardiva dei certificati E101 da parte della RYANAIR consideratane la potenziale decisività in base alla vincolatività di detti certificati nei riguardi del giudice nazionale, vincolatività espressa, da ultimo, dalla sentenza della Corte di Giustizia Rosa Flusshif contro Urssaf del 27 aprile 2017;
b) ha ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorio sulla reale iscrizione di tutti i velivoli di stanza ad Orio al Serio all’Irish Aviation Autority;
c) ha tuttavia ritenuto non provato che tutti i 219 lavoratori fossero effettivamente coperti dai certificati El0l prodotti e, per tale ragione, ha comunque proceduto all’individuazione della legge di sicurezza sociale applicabile in forza del Regolamento n. 1408/71;
d) ha accertato che tutti i dipendenti in esame erano stati assunti con contratto di lavoro irlandese, in concreto gestito da direttive ricevute dall’Irlanda ed ha altresì assodato che la prestazione lavorativa di tali dipendenti veniva eseguita, in termini temporali, per 45 minuti al giorno su territorio italiano e, per il resto della giornata, su aeromobili di nazionalità irlandese; ha altresì ritenuto che sul territorio italiano Ryanair non avesse quella <succursale> o <rappresentanza permanente> richiesta dalla normativa europea per fissare l’obbligo assicurativo in Italia;
e) ha ritenuto non applicabile ratione temporis l’ulteriore criterio di collegamento costituito dalla presenza a Orio al Serio di una <base operativa> di Ryanair ai sensi dell’allegato III del Regolamento CE 3922/91, posto che tale Regolamento aveva ad oggetto l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell’aviazione civile e che solo dall’entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (maggio 2010), a seguito delle modifiche apportate dal Regolamento 465/2012, detto criterio era stato esteso alla materia della sicurezza sociale;
f) quanto, infine, alle pretese dell’INAIL, comprese tra il 25 gennaio 2008 ed il 25 gennaio 2013, ad esse la Corte d’appello di Brescia ha esteso sino al 20 aprile 2010 il ragionamento svolto riguardo all’INPS, mentre per il periodo successivo ha ritenuto che l’eventuale applicazione dei nuovi criteri indicati dai regolamenti CE 883/2004 e CE 987/2009 e dal successivo regolamento UE 465/2012 fosse impedita dalla totale assenza di utili circostanze in fatto.
4. Avverso tale pronuncia sia l’INPS che l’INAIL hanno proposto ricorso per cassazione cui ha resistito RYANAIR.
5. Ai sensi dell’art. 335 del codice di procedura civile va disposta la riunione dei procedimenti, trattandosi di ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza.
Disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale e disposizioni del diritto dell’Unione.
6. La disciplina nazionale relativa all’obbligo di assicurare secondo la legislazione italiana va individuata nell’art. 37 del Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, entrato in vigore il 26/10/1935, convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 03/07/2012).
Tale disposizione, nella parte che qui interessa, prevede che “Le assicurazioni per l’invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l’età di 15 anni non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri. […].
7. L’obbligo di assicurazione presso l’INAIL discende, inoltre, dal disposto degli artt. 1 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1964 n. 1124 [Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (GU n. 257 del 13- 10-1965 – Suppi. Ordinario n. O)]. Secondo I’ art. 1, per quanto ora in rilievo: “È obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L’obbligo dell’assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all’esercizio dell’industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento [ … ]. “.
L’art. 4 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica, prevede, per quanto ora di interesse: “Sono compresi nell’assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; […].”.
8. Il diritto dell’Unione Europea, ai fini della “Determinazione della legislazione applicabile”, ha adottato l’articolo 13 del Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità), intitolato “Norme generali”; tale articolo prevede: “1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro; […].”.
L’art. 14 “Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività subordinata”, prevede: ” 1. La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità:[…]
2. a) Il lavoratore dei trasporti internazionali occupato nel territorio di due o più Stati membri, che fa parte del personale viaggiante o navigante e che è al servizio di un’impresa che effettua, per conto d’altri o per conto proprio, trasporti di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne ed ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro, è soggetto alla legislazione di quest’ultimo Stato. Tuttavia
i) il lavoratore occupato da una succursale o da una rappresentanza permanente che l’impresa in questione possiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova;
ii) il lavoratore occupato prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetto alla legislazione di tale Stato, anche se l’impresa che lo occupa non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio”.
Motivi del rinvio sull’interpretazione dell’art. 14 paragrafo 2, a), ii del Regolamento CEE 1408/71 e collegamento tra detta disposizione e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.
9. Il fatto oggetto del giudizio principale rientra nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione Europea in quanto attiene all’identificazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile in relazione a lavoratori dipendenti da società con sede in Irlanda e componenti di equipaggio di voli anche internazionali con base di servizio presso l’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo).
10. Non viene, qui, in rilievo la questione della vincolatività dei certificati El0l, anche perché i giudici di merito (con apprezzamento di fatto che, proprio in quanto tale, questa Suprema Corte non può sottoporre a diversa valutazione) hanno ritenuto non essere idonei a riferirsi, per tempi e nominativi, ai 219 lavoratori per cui è causa, ma quella della interpretazione degli artt. 13 e 14 Regolamento n. 1408/71 CEE vigente sino al momento (1° maggio 2010) di entrata in vigore del Regolamento CE 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione europea, a seguito dell’adozione, avvenuta il 16 settembre2009, del regolamento CE n. 987/2009.
11. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza ECLI:EU:C:2020:260 Grande Sezione 2 aprile 2020, in sede di rinvio pregiudiziale relativo alla interpretazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 sotto il profilo della legislazione applicabile, nelle cause riunite C-370/17 e C-37/18, ha precisato (punti 54- 59) che” [ … ]ai sensi dell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, richiamato dai giudici del rinvio, le persone che fanno parte del personale navigante di una compagnia aerea che effettua voli internazionali e che dipendono da una succursale o da una rappresentanza permanente della compagnia in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede sono soggette alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o detta rappresentanza permanente si trova.
55 L’applicazione di tale disposizione richiede quindi che siano soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che la compagnia aerea interessata disponga di una succursale o di una rappresentanza permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la propria sede e, dall’altro, che la persona di cui trattasi sia alle dipendenze di tale entità.
56 Per quanto riguarda la prima condizione, […] le nozioni di «succursale» e di «rappresentanza permanente» non sono definite dal regolamento n. 1408/71 – il quale non rinvia neppure, a tale riguardo, al diritto degli Stati membri – e devono, di conseguenza, essere oggetto di un’interpretazione autonoma. Analogamente a nozioni identiche o simili contenute in altre disposizioni del diritto dell’Unione, esse devono intendersi riferite a una forma di stabilimento secondario che presenta carattere di stabilità e di continuità al fine di esercitare un’attività economica effettiva, e che dispone, a tal fine, di mezzi materiali e umani organizzati nonché di una certa autonomia rispetto allo stabilimento principale (v., per analogia, sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, punto 28, e del/’11 aprile 2019, Ryanair, C464/18, EU :C:201 9:311, punto 33).
57 Quanto alla seconda condizione, dalla giurisprudenza della Corte relativa alla determinazione della legge applicabile in materia di contratti individuali di lavoro, ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), risulta che il rapporto di lavoro del personale navigante di una compagnia aerea presenta un collegamento significativo con il luogo a partire dal quale tale personale adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del proprio datore di lavoro. Tale luogo corrisponde a quello a partire dal quale detto personale svolge le sue missioni di trasporto, dove ritorna dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché quello in cui si trovano gli strumenti di lavoro, il quale può coincidere con quello della sua base di servizio (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a., C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punti 60, 63, 69, 73 e 77).”
12. Tali indicazioni sono utili al fine di vagliare la sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71; tale criterio ha formato oggetto di esame da parte della Corte d’appello di Brescia. Ritiene, tuttavia, questa Corte di cassazione che, alla luce degli accertamenti in fatto compiuti nei precedenti gradi del giudizio principale, vada anche vagliata la possibilità di inquadrare la fattispecie all’interno della previsione contenuta nell’art. 14 punto 2, lett. a), ii, secondo cui “[ …] la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l’impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio”.
13. Dalle circostanze pacificamente acquisite agli atti, peraltro, è emerso che: 1) presso l’aeroporto di Orio al Serio vi era una” base operativa” della compagnia aerea che serviva a gestire ed organizzare turno per turno le prestazioni del personale; 2) tale base, detta crew room era dotata di computer, telefoni, fax e scaffalature per la conservazione della documentazione relativa al personale ed ai voli; 3) il locale era utilizzato da tutto il personale della Ryanair per le attività preparatorie e successive ad ogni turno (check in e check out ai fini della timbratura e stimbratura, briefing operativo e resoconto finale, nonché per comunicare con Dublino;
4) presso tale sede doveva prestare servizio il personale temporaneamente inidoneo al volo; 5) in tale luogo il personale presente e quello disponibile in aeroporto trovava il proprio punto di riferimento nel cd. supervisor, che coordinava gli equipaggi; 6) tale figura controllava il personale di stanza nell’aeroporto, lo controllava anche ai fini del decoro personale e convocava, eventualmente, il personale in disponibilità presso la propria abitazione che non poteva distare più di un’ora dall’aeroporto.
14. A fronte di tali dati di fatto, l’interpretazione della disposizione citata pone la necessità di stabilire cosa debba intendersi per “persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede”, tenendo conto che si tratta, come è esplicitamente indicato alla lettera a) del p. 2, di ” persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un’impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea”.
15. Il testo della disposizione, là dove richiede che si accerti la prevalenza dell’occupazione sul territorio di un determinato Stato membro al fine di consentirne il collegamento con la legge applicabile, non può ragionevolmente coincidere con la mera nazionalità dell’aereo. Ciò imporrebbe di considerare il medesimo aereo quale suolo nazionale dello Stato presso cui risulta registrato, con la conseguenza che il criterio di collegamento dell’occupazione prevalente coinciderebbe con quello della nazionalità dell’aereo.
16. Siffatta interpretazione non pare corretta, in primo luogo perché si tratta di personale di volo che, per forza di cose, in prevalenza lavora a bordo di aerei; inoltre, la disposizione è costruita come eccezione rispetto al criterio del luogo in cui il datore di lavoro ha la propria sede. Il luogo di occupazione prevalente andrebbe plausibilmente interpretato, ad avviso di questa Corte di cassazione, come il luogo in cui avviene la parte pregnante dell’attività di lavoro, escludendo quella resa a bordo dell’aereo, posto che altrimenti finirebbe per corrispondere all’ipotesi sub art. 14 paragrafo 2 a), di cui invece costituisce deroga (come reso palese dall’avverbio “tuttavia”).
17. La finalità della disposizione pare da ravvisarsi, quanto all’individuazione della legge di sicurezza sociale applicabile, nella necessità di far prevalere, sul criterio di collegamento riferito al luogo ove il datore di lavoro ha la propria sede, quello del luogo ove effettivamente si realizzano gli aspetti essenziali della prestazione lavorativa, soluzione che meglio garantisce l’effettivo controllo da parte degli enti preposti sul rispetto delle misure di sicurezza sociale, la loro piena operatività e la migliore fruizione delle prestazioni sociali da parte degli interessati.
18. Tale finalità può essere conseguita attraverso un’interpretazione della nozione di “persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede” che si sviluppi in analogia con l’interpretazione che la Corte di Giustizia dell’Unione, pronunciandosi riguardo al personale della stessa compagnia aerea Ryanair, ha dato dell’articolo 19, punto 2, lettera a) definendo il “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, sempre nel settore dell’aviazione e del personale di volo (Regolamento (CEE) n. 3922/91) (in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, giurisdizionale e di materia di contratti individuali di lavoro (Regolamento (CE) n. 44/2001).
19. Si giustificherebbe, dunque, il ricorso ai medesimi criteri interpretativi utilizzati dalla Corte di Giustizia nella sentenza (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 emessa nelle cause riunite C-168/16 e C-169/16, Sandra Nogueira ed altri. In particolare, il punto 57 di tale sentenza ha ribadito, quanto alla nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, che il criterio dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività deve essere interpretato in senso ampio (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
20. Si è detto che occorre considerare il luogo ove il lavoratore adempie la parte sostanziale delle proprie obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro e la nozione va riferita al luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.
21. Anche nei casi esaminati in quella occasione i procedimenti principali riguardavano lavoratori impiegati come membri del personale di volo di una compagnia aerea o messi a sua disposizione e al giudice di uno Stato membro investito di tali controversie si è indicato< […] qualora non sia in condizione di determinare senza ambiguità il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», di individuare il «luogo a partire dal quale» tale lavoratore adempiva principalmente le sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro e ciò attraverso la ricerca e valutazione di una serie di indizi, metodo che consente di tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano l’attività del lavoratore (v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2011, Koelzsch, C-29/10, EU:C: 2011:151, punto 48), ma altresì di evitare che una nozione come quella di «luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» sia strumentalizzata o contribuisca alla realizzazione di strategie di elusione (v., per analogia, sentenza del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a., C-290/15, EU: C: 2016: 816, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)>.
22. Inoltre, la Corte di Giustizia, considerate le specificità dei rapporti di lavoro nel settore del trasporto, ha ricordato le sentenze del 15 marzo 2011, Koelzsch (C-29/10, EU: C: 2011: 151, punto 49), e del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C-384/10, EU:C: 2011:842, punti da 38 a 41), con le quali si sono indicati molteplici indizi che possono essere presi in considerazione dai giudici nazionali: stabilire in quale Stato si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, dove ritorna dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi, nonché quello in cui sono stazionati gli aerei a bordo dei quali l’attività viene svolta abitualmente.
23. In conclusione, è necessario richiedere alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione:
“Se la nozione di “persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede”, contenuta nell’art. 14 punto2, lett. a), ii, può interpretarsi analogamente a quella che (in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, giurisdizionale e di materia di contratti individuali di lavoro (Regolamento (CE) n. 44/2001) l’articolo 19, punto 2, lettera a), definisce come il “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, sempre nel settore dell’aviazione e del personale di volo (Regolamento (CEE) n. 3922/91), secondo quanto espresso dalla giurisprudenza della CGUE riportata in motivazione”.
Il rinvio pregiudiziale comporta la sospensione del processo
P.Q.M.
La Corte, visti l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e l’art. 295 c.p.c., chiede alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto dell’Unione indicata in motivazione.
Ordina la sospensione del processo e dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Così deciso in Roma, nella Camera di Con il 2 dicembre 2020.