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KLM: Corti di Giustizia UE accoglie ricorso di Ryanair

Anche per KLM come per TAP, ma con sentenza N. 84/2021 : 19 maggio 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha accolto il ricorso di Ryanair.

Il Tribunale annulla per insufficienza di motivazione la decisione della Commissione che approva l’aiuto finanziario dei Paesi Bassi a favore della compagnia aerea KLM nel contesto della pandemia di Covid-19.

Tuttavia, considerate le conseguenze particolarmente dannose della pandemia per l’economia dei Paesi Bassi, il Tribunale sospende gli effetti dell’annullamento fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione.

Nel giugno 2020 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione europea un aiuto di Stato a favore della compagnia aerea KLM, controllata della società holding Air France-KLM. L’aiuto notificato, per il quale erano stati stanziati complessivamente EUR 3,4 miliardi, consisteva, da un lato, in una garanzia di Stato per un prestito che sarebbe stato concesso da un consorzio di banche e, dall’altro, in un prestito di Stato. Mediante tale intervento, i Paesi Bassi intendevano fornire temporaneamente le liquidità di cui la KLM aveva bisogno per far fronte alle ripercussioni negative della pandemia di Covid-19. Infatti, i Paesi Bassi ritenevano che, data l’importanza della KLM per la loro economia e per i loro servizi aerei, il suo fallimento avrebbe ulteriormente esacerbato il grave turbamento della loro economia causato da tale pandemia.

Il 4 maggio 2020 la Commissione aveva già dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto individuale concesso dalla Francia alla Air France, altra controllata della società holding Air France-KLM, sotto forma di una garanzia di Stato e di un prestito d’azionista, per un importo complessivo di EUR 7 miliardi.

Detta misura di aiuto mirava a finanziare il fabbisogno immediato di liquidità della Air France. Ritenendo che l’aiuto notificato a favore della KLM configurasse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione l’ha valutato alla luce della sua comunicazione del 19 marzo 2020, intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19».

Con decisione del 13 luglio 2020, la Commissione ha dichiarato detto aiuto compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE 3. In forza di tale disposizione, gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro possono, a determinate condizioni, considerarsi compatibili con il mercato interno.

Ryanair ha proposto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento di detta decisione, il quale è stato accolto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale dell’Unione europea, in esito a un procedimento accelerato, pur con sospensione degli effetti dell’annullamento fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione.

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