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Alitalia-Ita DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99

L’articolo 6 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99, publicato il 30 giugno in gazzetta ufficiale, non ha solo ha instituito il fondo da 100 milioni di euro per “garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3.”

Gli altri comma modificano alcune disposizioni per la cessioni dei rami di azienda con “trattativa privata” , precisando sempre “tenendo conto della decisione della Commissione.“, punti poco chiari visto che la commissione ha dato degli indirizzi ed è ancora in attesa di un piano che possa autorizzare Alitalia ed ITA ha procedere in questo senso, nessuno ne parla… perchè?

 Art. 6 
 
Disposizioni in materia di Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole:  «entro  il  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 16 dicembre 2021». 
  2. Nelle more della decisione della  Commissione  europea  prevista
dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nonche'  della  conseguente  modifica  del  programma  in  corso   di
esecuzione di cui al comma 4,  Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana
s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in  amministrazione  straordinaria
sono autorizzate alla prosecuzione  dell'attivita'  di  impresa,  ivi
compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita
anche ai fini di  cui  all'articolo  69,  primo  comma,  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  3. A seguito della  decisione  della  Commissione  europea  di  cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e  in
conformita' al piano industriale valutato dalla  Commissione  stessa,
Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a.
in   amministrazione   straordinaria   provvedono,   anche   mediante
trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui al  citato
articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e  pongono
in essere le ulteriori  procedure  necessarie  per  l'esecuzione  del
piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  dirette,  anche  ai
sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge  n.  137  del  2019,   al
trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con
il piano integrato o modificato tenendo conto della  decisione  della
Commissione. 
  4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma
della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo
alla  decisione  della  Commissione  europea  di  cui  al  richiamato
articolo 79 del decreto-legge n. 18 del  2020.  A  tal  fine  possono
procedere  all'adozione,  per  ciascun  ramo  d'azienda  oggetto   di
cessione,  di  distinti  programmi  nell'ambito  di  quelli  previsti
dall'articolo  27  del  decreto  legislativo  n.  270  del  1999.  Le
modifiche al programma, la  cui  durata  si  computa  dalla  data  di
autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche  dopo  la
scadenza del termine  del  primo  programma  autorizzato,  e  possono
prevedere la cessione a trattativa  privata  anche  di  singoli  rami
d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La
stima del valore dei complessi oggetto  della  cessione  puo'  essere
effettuata tramite perizia disposta  da  soggetto  terzo  individuato
dall'Organo   Commissariale,   previo   parere   del   comitato    di
sorveglianza, da rendere  nel  termine  massimo  di  3  giorni  dalla
richiesta. 
  5. Il programma di cui al  comma  4  puo'  essere  autorizzato,  in
quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a  prescindere  dalle
verifiche   di   affidabilita'   del   piano   industriale   previste
dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 270  del  1999,
che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria
in  quanto  assorbite  dalla  positiva  valutazione  da  parte  della
Commissione europea del piano medesimo. 
  6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i  Commissari
straordinari di Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e  Alitalia
Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria possono  procedere,
anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quinto comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n., 267, al pagamento degli oneri e  dei
costi  funzionali  alla  prosecuzione  dell'attivita'  d'impresa   di
ciascuno dei rami del compendio aziendale nonche' di tutti i costi di
funzionamento della procedura che potranno essere antergati  ad  ogni
altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato. 
  7. I Commissari straordinari di Alitalia - Societa' Aerea  Italiana
s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione  straordinaria,
ferma la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a
sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata  o  periodica,
ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da  entrambe  le  parti,
che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei
compendi  aziendali  e  che  non  risultino  piu'   funzionali   alla
procedura. 
  8.  L'esecuzione  del  programma  nei  termini   rivenienti   dalla
decisione della  Commissione  europea  di  cui  all'articolo  79  del
decreto-legge  n.  18  del  2020,  integra  il  requisito   richiesto
dall'articolo 73, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa  di
Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a.
in amministrazione straordinaria, che potra'  intervenire  a  seguito
dell'intervenuta cessione di tutti i compendi  aziendali  di  cui  al
programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue,  con
finalita' liquidatoria. 
  9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di  euro  per
l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di  titoli
di viaggio e voucher  emessi  dall'amministrazione  straordinaria  in
conseguenza delle misure di  contenimento  previste  per  l'emergenza
epidemiologica  da  Covid-19  e  non   utilizzati   alla   data   del
trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3.  L'indennizzo
e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non  sia  garantito  al
contraente analogo servizio  di  trasporto,  ed  e'  quantificato  in
misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalita' attuative
sono  stabilite  con  provvedimento  del  Ministero  dello   sviluppo
economico che provvede al trasferimento ad Alitalia - Societa'  Aerea
Italiana  s.p.a.  e  Alitalia  Cityliner  s.p.a.  in  amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia
conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri  derivanti
dal presente comma, quantificati in euro 100 milioni, si provvede  ai
sensi dell'articolo 7. 
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