ENAC: garantire a minori e disabili il posto vicino…
Previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro a compagnie aeree che non garantiscono a minori e persone a mobilità ridotta posti vicino a genitori e accompagnatori senza costi aggiuntivi.
Tutte le compagnie aeree che operano in Italia hanno l’obbligo di adattare i propri sistemi informatici di prenotazione e assegnazione dei posti per garantire questo diritto a tutela del passeggero e della sicurezza del volo, pensa sanzioni da 10.000 a 50.000 euro.
È questo il contenuto del provvedimento adottato il 16 luglio 2021, in via d’urgenza, dal Direttore Generale dell’ENAC dott. Alessio Quaranta, d’intesa con il Presidente Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, al termine dell’istruttoria del gruppo di lavoro. Il team incaricato è stato chiamato a verificare l’ammissibilità delle procedure attuate da varie compagnie aeree low cost che chiedono il pagamento di una tariffa aggiuntiva, a volte superiore al costo del biglietto, per consentire ai genitori di sedersi accanto ai propri figli minori, e ai familiari di stare vicino a persone disabili e a ridotta mobilità.
La decisione è stata presa dall’ENAC sulla base delle prerogative che derivano dal decreto istitutivo dell’Ente, numero 250 del 1997, e della normativa comunitaria a tutela dei minori e delle persone fragili. Vi sono anche ragioni di safety (sicurezza del volo) in quanto, in caso di eventuali emergenze, i minori o le persone disabili o affette da altre patologie potrebbero non essere in grado di agire e muoversi in autonomia.
Con questo provvedimento, l’ENAC ribadisce la centralità del passeggero all’interno del sistema dell’aviazione civile, la tutela della qualità del viaggio, la garanzia dei diritti dei viaggiatori e della sicurezza del volo.
Il provvedimento, in particolare, prevede:
1. TUTELA DEI MINORI.
Tutte le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire, ai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni che viaggiano con i genitori o con almeno un adulto accompagnatore, nella stessa classe, l’assegnazione di posti vicini ai genitori o all’accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo. Laddove ciò non fosse possibile, i bambini devono essere seduti nella medesima fila di sedili, oppure a non più di una fila di sedili di distanza dall’accompagnatore.
2. TUTELA DEI PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITÀ.
Analoga garanzia deve essere assicurata alle persone conosco disabilità o alle persone a mobilità ridotta (PRM) che siano assistite da un accompagnatore.
3. RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI SOVRAPPREZZO.
Le somme versate alle compagnie aeree, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto per l’assegnazione di posti contigui, sono rimborsabili per i viaggi effettuati, o acquistati e non ancora effettuati, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ENAC.
4. SANZIONI.
In caso di accertamento della violazione delle suddette disposizioni, l’Ente si riserva la facoltà di irrogare provvedimenti sanzionatori, di carattere forfetario, nei confronti delle compagnie aeree, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006, sulla precedenza e assistenza da riservare alle persone con mobilità ridotta e ai bambini non accompagnati. L’importo delle sanzioni sarà compreso tra 10.000 e 50.000 euro.
5. ENTRATA IN VIGORE
Il provvedimento entra in vigore a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell’ENAC, per permettere alle compagnie aeree di adeguare i sistemi informatici di prenotazione e assegnazione dei posti.
Il Provvedimento d’urgenza del Direttore Generale è disponibile al seguente link:
- Disposizione del Direttore Generale – GENDISP-DG-16/07/2021-0000063-P – Provvedimento d’urgenza per l’adozione del Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori.
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