Diritti dei passeggeri nella comunità Europea SLOT

Gli SLOT in Europa

Le bande orarie negli aeroporti dell’Unione europea vengono assegnate in base al regolamento CEE n. 95/93, vediamo in questo articolo le modalità ed i riferimenti normativi.

Il regolamento mira a garantire che, laddove la capacità dell’aeroporto sia insufficiente, le bande orarie disponibili per l’atterraggio e il decollo siano utilizzate in modo efficiente e distribuito in modo imparziale , non discriminatorio e trasparente.

Il regolamento stabilisce i criteri obiettivi in base ai quali un aeroporto può essere classificato come aeroporto coordinato aeroporto a orari facilitati, sono gli stati membri a designare quali aeroporti rientrino in una o nell’altra categoria.

Coordinatore/facilitatore degli orari

Lo Stato membro responsabile di un aeroporto coordinato o a orari facilitati deve nominare a coordinatore aeroportuale o facilitatore di orari una persona fisica o ente giuridico avente conoscenze particolareggiate in materia di coordinamento degli orari degli aeromobili.

Il coordinatore/facilitatore degli orari agisce in modo imparziale, trasparente e non discriminatorio e dovrebbe essere funzionalmente separato da ogni singola parte interessata.

Il sistema di finanziamento delle attività del coordinatore sarà tale da garantire lo status indipendente del coordinatore. Lo stesso coordinatore può essere nominato per più di un aeroporto

Capacità dell’aeroporto

Le autorità competenti determinano, due volte all’anno, la capacità disponibile per l’assegnazione di bande orarie, secondo le due «stagioni» di programmazione (inverno ed estate) riconosciute dall’aviazione internazionale. Il calcolo della capacità di un aeroporto si basa su un’analisi obiettiva delle possibilità di accogliere il traffico aereo.

I vettori aerei devono rendere disponibili al coordinatore le informazioni pertinenti da questo richieste.

Comitato di coordinamento

Lo Stato membro responsabile assicura che in un aeroporto coordinato sia istituito un comitato di coordinamento, che presenta proposte e fornisce pareri al coordinatore sulle questioni riguardanti la capacità dell’aeroporto, e in particolare: possibilità di un aumento della capacità, parametri di coordinamento, metodi di controllo e Linee guida a livello locale.

Sono ammessi a partecipare a tale comitato: i vettori aerei che usano l’aeroporto, l’autorità aeroportuale, le autorità di controllo del traffico aereo e rappresentanti dell’aviazione generale.

Procedura di assegnazione delle bande orarie

Secondo il principio generale relativo all’assegnazione delle bande orarie, un vettore aereo che ha operato una specifica serie di bande orarie* per almeno l’80 % nel periodo di validità degli orari in estate o inverno ha il diritto alla stessa serie di bande orarie nel periodo di validità degli orari corrispondente dell’anno successivo (noti come diritti acquisiti). Di conseguenza, le bande orarie non sufficientemente utilizzate dai vettori aerei sono ricollocate nel pool di bande orarie per la riassegnazione (la cosiddetta regola «use it or lose it»).

Il regolamento prevede l’istituzione di pool di bande orarie contenenti le bande orarie di nuova creazione, quelle inutilizzate e quelle cedute da un vettore o divenute disponibili in altro modo.

Il coordinatore tiene conto anche di altre regole e linee guida stabilite dall’industria del trasporto aereo, nonché delle linee direttrici locali proposte dal comitato di coordinamento e approvate dallo Stato membro o da qualsiasi altro organismo responsabile dell’aeroporto, purché queste siano compatibili con il regolamento sulle bande orarie e il diritto dell’Unione europea.

Se la richiesta di una banda oraria non può essere accolta, il coordinatore ne comunica le ragioni alla compagnia aerea, proponendo in alternativa la banda oraria più vicina.

In determinate circostanze specifiche (ad esempio tra società controllanti e controllate, nel caso in cui si verifichi un’acquisizione parziale o totale o qualora avvenga il trasferimento ad un’altra rotta), i vettori aerei possono scambiare tra loro o trasferire a un altro vettore le bande orarie. In questi casi è sempre richiesta la conferma esplicita da parte del coordinatore.

Uno Stato membro può riservare determinate bande orarie per servizi regionali.

Sanzioni

  • Il piano di volo di un vettore aereo può essere respinto dalle autorità competenti per la gestione del traffico aereo se il vettore aereo intende atterrare o decollare in un aeroporto coordinato senza disporre di una banda oraria assegnata dal coordinatore.
  • Se un vettore aereo gestisce ripetutamente e intenzionalmente servizi aerei in un momento significativamente diverso dalle bande orarie assegnate o in un modo significativamente diverso, il coordinatore può decidere di ritirare da tale compagnia aerea la serie di bande orarie in questione. Di conseguenza, tale vettore aereo potrebbe perdere i diritti acquisiti.
  • Gli Stati membri sono tenuti a garantire che siano disponibili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per far fronte a questo tipo di situazioni.

Modifiche

Il regolamento originale è stato modificato sette volte:

  • nel 2002, in seguito agli attacchi terroristici del settembre 2001, per consentire ai vettori aerei di mantenere le bande orarie loro assegnate per il 2001 durante l’estate 2002 e per la stagione invernale 2002/2003 (regolamento (CE) n. 894/2002);
  • nel 2003, per tener conto della guerra contro l’Iraq e dello scoppio della sindrome respiratoria acuta grave (SARS) per garantire che il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per la stagione 2003 non causasse per i vettori aerei la perdita del diritto a tali bande orarie [regolamento (CE) n. 1554/2003];
  • nel 2004, per chiarire l’applicazione del regime esistente su una serie di punti diversi, tra cui lo status indipendente di coordinatori e il funzionamento delle procedure di assegnazione delle bande orarie (regolamento 793/2004/CE);
  • nel 2009, in vista della crisi economica e finanziaria globale, per garantire che il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per il periodo di programmazione dell’estate 2009 non causasse per i vettori aerei la perdita del diritto a tali bande orarie [regolamento (CE) n. 545/2009];
  • nel 2020, in vista della crisi COVID-19, per garantire che il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per marzo 2020 (e per le rotte verso la Cina e Hong Kong per il periodo dal 23 gennaio al 29 febbraio 2020) e quelle assegnate per l’intero periodo di programmazione dell’estate 2020 causasse per i vettori aerei la perdita del diritto a tali bande orarie [regolamento (UE) 2020/459]. Nell’ottobre del 2020, queste misure sono state prorogate sino al 27 marzo 2021al fine di allentare la pressione esercitata sull’intera industria dell’aviazione e di ridurre le emissioni facendo in modo che le compagnie aeree non operino voli vuoti o quasi vuoti [regolamento delegato (UE) 2020/1477];
  • Nel 2021, il regolamento (UE) 2021/250 ha modificato il regolamento (CEE) n. 95/93 per offrire un ulteriore sollievo temporaneo dalle regole di utilizzazione delle bande orarie presso gli aeroporti dell’Unione a causa della crisi COVID-19. Dato il calo nella domanda dei passeggeri, i vettori aerei hanno dovuto apportare modifiche di grande entità ai propri orari a partire dal 1° marzo 2020. Tali modifiche hanno comportato una diminuzione del tasso di utilizzo delle bande orarie presso gli aeroporti coordinati ben al di sotto della soglia dell’80 % stabilita dal regolamento sulle bande orarie. Il regolamento di modifica consente alle compagnie aeree di restituire il 50 % delle proprie serie di bande orarie prima dell’inizio della stagione estiva del 2021, ma, per poterle mantenere, dovranno utilizzare almeno il 50 % delle bande orarie rimanenti. Le compagnie aeree dovranno restituire qualsiasi banda oraria che non intendono utilizzare almeno 3 settimane prima del volo previsto, affinché altre compagnie aeree abbiano la possibilità di assorbire la capacità inutilizzata. La Commissione europea ha la facoltà di istituire una soglia di utilizzo appropriata per la stagione invernale 2021/2022 e quella estiva del 2022 mediante atti delegati.

In Italia

In Italia, nel 1997, è stata costituita l’associazione Assoclearance che è stata incaricata del coordinamento nell’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti italiani coordinati.

Glossario

Banda oraria (slot): il permesso dato da un coordinatore di utilizzare l’intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato a una data e in un orario specifici al fine di atterrare o decollare.Aeroporto coordinato: un aeroporto con un elevato livello di congestione in cui la domanda supera la capacità nel pertinente periodo e in cui, per atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo aver ottenuto l’assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore.Aeroporto a orari facilitati: un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione in alcuni periodi e in cui è stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l’attività dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto.Serie di bande orarie: almeno cinque bande orarie richieste e assegnate per lo stesso orario nello stesso giorno della settimana in un periodo di validità degli orari.

Regolamento (CEE) n. 95/93

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell’Unione europea (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CEE) n. 95/93 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Documenti correlati

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93 modificato relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM (2008) 227 final, del 30.4.2008).

Comunicazione della Commissione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 793/2004 relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM(2007) 704 final, del 15.11.2007).

Fonte: Commissione Europea