EASA: misure restrittive Russia
Nell’avviso della EASA a tutti gli stakeholders interessati dalle sanzioni imposte alla Russia dalla Unione Europea in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito Russo, sono elencate tutte le misure restrittive nei confronti dei richiedenti dell’EASA e dei titolari di certificati.
L’avviso fornisce inoltre ulteriori informazioni sull’impatto di tali misure restrittive su alcuni dei diritti e degli obblighi delle imprese di trasporto aereo ai sensi delle norme sulla sicurezza aerea che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.
In vista dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina nel febbraio 2022, l’Unione europea (UE) ha adottato una serie di misure restrittive in vari settori, in particolare difesa, energia, aviazione e finanza. In particolare sono stati adottati i seguenti due pacchetti di misure restrittive:
- Pacchetto n. 1 consiste nella decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, che modifica la decisione 2014/512/PESC del Consiglio; e il regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio. Entrambi gli atti modificativi sono stati pubblicati nella GU L 49 del 25.02.2022 e contengono un divieto generale di esportazione di beni e tecnologie idonei all’uso nell’aviazione e nell’industria spaziale e vietano la fornitura di assistenza tecnica e altri servizi correlati per quanto riguarda le merci e tecnologia soggetta a tale divieto.
- Pacchetto n. 2 consiste nella Decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, che modifica ulteriormente la Decisione 2014/512/PESC; e il regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, che modifica ulteriormente il regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio. Questi due atti modificativi sono stati pubblicati nella GU L 77 del 28.02.2022 e vietano ai vettori aerei o agli aeromobili russi, indipendentemente dal loro Stato di immatricolazione, di volare dentro, sopra o fuori dal territorio dell’UE.
Una guida tecnica più dettagliata sarà fornita anche sotto forma di domande frequenti (FAQ) da pubblicare sul sito web dell’EASA. ( https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs ).
1) CERTIFICATI DI PROGETTAZIONE, CERTIFICATI PER ORGANIZZAZIONI E DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO DI SIMULAZIONE DI VOLO
Conformemente all’articolo 3 quater, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato, è vietato fornire assistenza tecnica o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia idonei all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale, 1 originari o meno dell’Unione, e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per l’uso in Russia.
Di conseguenza, l’EASA ha deciso di sospendere tutti i certificati emessi, compresi i certificati per prodotti, parti e pertinenze, nonché i certificati per le organizzazioni e i dispositivi di addestramento alla simulazione di volo, dove il titolare del certificato si trova o risiede in Russia, o comunque soggetti a sanzioni.
2) IN ATTESA E NUOVE DOMANDE DI CERTIFICATI AESA
In considerazione delle restrizioni descritte al precedente punto 1, l’EASA ha inoltre deciso di sospendere, fino a nuovo avviso, tutte le indagini in relazione a richieste di certificazione pendenti da parte di organizzazioni e persone ubicate o residenti in Russia, o comunque soggette a sanzioni.
L’EASA inoltre non accetterà, in considerazione delle restrizioni descritte al punto 1 di cui sopra, fino a nuovo avviso, eventuali nuove domande di certificazione da organizzazioni e persone con sede o residenti in Russia o comunque soggette a sanzioni.
3) OPERAZIONI DA PARTE DI OPERATORI AEREI RUSSI IN, ENTRO O FUORI DELL’UE
A norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, come modificato, è vietato per qualsiasi aeromobile operato da vettori aerei russi 2 , anche in qualità di vettore di commercializzazione in accordi di code-sharing o di spazi bloccati, o per qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia, o per qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia che è di proprietà o noleggiato, o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o ente russo, per atterrare, decollare o sorvolare il territorio del Unione, salvo in caso di atterraggio di emergenza o sorvolo di emergenza.
Le autorità competenti degli Stati membri possono, ai sensi dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, del suddetto regolamento, autorizzare un aeromobile ad atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione se le autorità competenti hanno stabilito che tale atterraggio , il decollo o il sorvolo è richiesto per scopi umanitari o per qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente regolamento.
Alla luce di quanto sopra, l’EASA ha sospeso fino a nuovo avviso tutte le autorizzazioni di operatori di paesi terzi (TCO) che ha rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014 agli operatori di trasporto aereo commerciale per i quali la Russia agisce come Stato dell’operatore.
4) LOCAZIONE DI AEROMOBILI IMMATRICOLATI IN RUSSIA O OPERATI DA OPERATORI DELLA RUSSIA
A norma degli articoli 3 quater e 3 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, come modificato, agli operatori aerei nei confronti dei quali uno Stato membro dell’UE agisce in qualità di Stato dell’operatore, è vietato stipulare contratti di wet lease, dry contratti di locazione o code-sharing con operatori aerei russi o per aeromobili immatricolati in Russia. Di conseguenza, tali contratti di locazione non dovrebbero essere approvati dalle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.
Inoltre, eventuali approvazioni di wet lease o dry lease o accordi di code-sharing con operatori aerei russi o in relazione ad aeromobili immatricolati in Russia dovrebbero essere revocati o risolti, a seconda dei casi.
5) OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CERTIFICATI DI TIPO AESA E DI ALTRI TITOLARI DI OMOLOGAZIONE DI PROGETTAZIONE RISPETTO AD AEROMOBILI IMMATRICOLATI/OPERATI/PROGETTATI IN RUSSIA
Come indicato al precedente punto 1, ai sensi dell’articolo 3 quater, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato, è vietato prestare assistenza tecnica o altri servizi relativi ai beni e alle tecnologie adatte all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale3 , originari o meno dell’Unione, e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per utilizzare in Russia.
Alla luce di quanto sopra, ai titolari di certificati di tipo EASA e ad altri titolari di approvazione del progetto è vietato, in base a tali misure restrittive, fornire supporto continuo all’aeronavigabilità o qualsiasi altra forma di supporto tecnico ad aeromobili immatricolati o progettati in Russia o operati da un operatore aereo per il quale La Russia funge da Stato dell’operatore. In quanto regolamento speciale (lex specialis) le disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014 prevalgono in questo caso sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 748/2012. È responsabilità della Russia, in quanto Stato di registrazione o Stato dell’operatore, a seconda dei casi, decidere le azioni necessarie per salvaguardare la sicurezza dell’aeromobile immatricolato o operato in Russia.
6) ALTRI IMPATTI DELLE MISURE RESTRITTIVE SUI TITOLARI DELLE OMOLOGAZIONI E DEI CERTIFICATI RILASCIATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1139
Si rammenta ai titolari di certificati e omologazioni, nonché alle organizzazioni e persone che hanno reso dichiarazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1139, che ai sensi delle misure restrittive dell’UE, in particolare dell’articolo 3 quater del Regolamento (UE) n. 833 /2014, come successivamente modificato, è vietato:
- vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologia idonei all’uso nel settore aeronautico o spaziale 4 , originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per l’uso in Russia;
- fornire una o qualsiasi combinazione delle seguenti attività: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di difetti di un aeromobile o componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo, in relazione ai beni e alla tecnologia adatti all’uso nel settore aeronautico o l’industria spaziale, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per l’uso in Russia;
- fornire assistenza tecnica (compresa la formazione), servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia idonei all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi o persona giuridica, entità o ente in Russia o per l’uso in Russia.
- Fornire alla Russia beni a duplice uso o sostenerne l’uso, il servizio o il finanziamento, come descritto nell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2022/328 ed elencato nell’allegato I del regolamento 2021/ 821. Tale divieto si applica ora anche nei casi in cui la merce non sia stata dichiarata ad uso militare.
1 Come elencato nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014 (vale a dire ‘Aeromobili, veicoli spaziali e loro parti).
2 Un’impresa di trasporto aereo titolare di un certificato di operatore aereo valido o equivalente rilasciato dalle autorità competenti della Russia.
3 Come elencato nell’allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014 (vale a dire ‘Aeromobili, veicoli spaziali e loro parti).
4 Idem.