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Volo cancellato per sciopero? Nessuna compensazione, solo rimborso spese

In caso di sciopero, quando la compagnia non è responsabile della cancellazione del volo, come ad esempio nel caso di sciopero dei controllori di volo o dei servizi a terra, il passeggero non ha diritto alla compensazione, ma al riborso di tutte le spese sostenute, la compagnia deve organizzare se necessario il pernottamento o un volo alternativo durante la stessa giornata.

Spesso questo non succede e quindi è il passeggero che dovrà autonomamente trovare una sistemazione ed un volo alternativo, in questo caso dovrà poi richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute, compresi i pasti ed i trasferimenti.

Una sentenza della Corte di giustizia europea ha stabilito che i disservizi causati dagli scioperi indetti dai dipendenti della compagnia aerea sono idonei al risarcimento, ma se la compagnia dimostra che il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo per cause esterne al vettore, non si ha diritto alla compensazione.

Rimborso del volo e spese sostenute

E’ possibile richiedere quindi sempre, nel caso in cui il volo sia stato cancellato per sciopero, il rimborso del proprio volo o la ri-prenotazione su un volo alternativo, oltre alle spese sostenute, sono diritti dei passeggeri dettati da un Regolamento UE.

La compagnia aerea ha sempre l’obbligo di assistere il passeggero con pasti, bevande ed eventuali pernottamenti, anche se questo spesso non succede.

Nel caso in cui la responsabilità sia del vettore è possibile chiedere anche la compensazione

Oltre al rimborso del volo oppure la ri-prenotazione su un volo alternativo ed il rimborso delle spese sostenute, si ha diritto anche ad una compensazione nel caso in cui il volo sia stato cancellato meno di 14 giorni dalla data effettiva del volo, gli importi:

  • 250 euro, per le tratte inferiori a 1500 km;
  • 400 euro, per le tratte intra-Ue superiori a 1500 km e per le tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
  • 600 euro, per voli intra-Ue superiori a 3500 km.

Il tuo volo è stato cancellato con più di 14 giorni di preavviso?

In questo caso non hai diritto ad alcuna compensazione se non al rimborso del biglietto o al cambio del volo.

Quando si applica il Regolamento (CE) n. 261/2004?

I diritti dei passeggeri aerei dell’UE si applicano:

  • Se il tuo volo avviene all’interno dell’UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE
  • Se il tuo volo arriva nell’UE con provenienza da un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE
  • Se il tuo volo parte dall’UE con destinazione in un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE
  • Se non hai già ricevuto benefici (risarcimento, volo alternativo, assistenza dalla compagnia aerea) per problemi connessi a questo volo ai sensi della normativa vigente in un paese extra UE

Viaggiare dal Regno Unito in un paese dell’UE

Dal 1º gennaio 2021 le norme dell’UE sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo non si applicano ai casi di negato imbarco, cancellazione o ritardo dei voli dal Regno Unito verso l’UE se il volo è stato effettuato da un vettore del Regno Unito o da un altro vettore extra UE, anche se hai prenotato il volo prima di tale data. Tuttavia, le norme dell’UE continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2021 se il tuo volo dal Regno Unito all’UE è stato effettuato da un vettore dell’UE, a meno che tu non abbia già ricevuto un risarcimento o benefici ai sensi del diritto del Regno Unito.

Per UE si intende i 27 paesi dell’Unione europea comprese Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Mayotte, Saint Martin (Antille francesi), le Azzorre, Madera e le Canarie.

Le norme dell’UE si applicano anche ai voli per e da Islanda , Norvegia e la Svizzera.

Come richiedere un risarcimento?

Ci sono diverse modalità: direttamente con il vettore o utilizzando un servizio di terze parti, ma è possibile richiedere rimborso e compensazione anche in autonomia, come?

Presentare un reclamo alla compagnia aerea: in primo luogo devi presentare il reclamo alla compagnia aerea compilando il modulo di reclamo UE per i diritti dei passeggeri aerei[119 KB] .

Presenta un reclamo alle autorità nazionali competenti: se non ricevi una risposta dalla compagnia aerea entro due mesi o non ti ritieni soddisfatto della risposta, puoi presentare, entro un lasso di tempo ragionevole, un reclamo all’ autorità nazionale competente del paese in cui l’incidente ha avuto luogo. L’autorità nazionale è tenuta a fornire un parere giuridico non vincolante su come procedere con il reclamo.

Rivolgiti agli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR)/alla piattaforma per la risoluzione online delle controversie (ODR): puoi anche avviare una procedura di risoluzione stragiudiziale o rivolgerti a un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Se hai acquistato il biglietto online, puoi avvalerti della piattaforma per la risoluzione online delle controversie (ODR). Gli organismi ADR e la piattaforma ODR sono disponibili soltanto per i residenti nell’UE.

Rivolgiti alla giustizia: puoi presentare una richiesta di risarcimento ai sensi della normativa dell’UE utilizzando il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Per i voli operati da una compagnia aerea dell’UE è possibile presentare la domanda nel luogo di arrivo o di partenza. La stessa regola si applica ai voli in coincidenza che sono stati prenotati con un’unica prenotazione ma che possono essere operati da vettori aerei diversi. Puoi anche rivolgerti ai tribunali del paese in cui la compagnia aerea è registrata.

Se la compagnia aerea non è registrata in un paese dell’UE, puoi rivolgerti ai tribunali del paese dell’UE di arrivo, di partenza o di scalo. I termini per intentare una causa contro una compagnia aerea in un tribunale nazionale sono definiti dalla normativa di ciascun paese dell’UE.