L’addizionale comunale e l’aumento per i comuni
Con questo articolo vogliamo fare finalmente chiarezza sull’attuale ripartizione dei fondi raccolti con l'”addizionale comunale” e come verranno destinati i 50 centesimi di aumento previsti dalla nuova legge di bilancio.
Per farlo utilizziamo il testo depositato alla Camera, vi consiglio di fare attenzione all’importo che ancora verrà versato all’INPS, di cui nessuno ne parla, non c’è solo il “Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale“, su cui si dovrebbe davvero puntare, per inutili polemiche, che risultano sterili e non condivisibili, in particolare dopo aver letto e diffuso quanto è ufficiale e non è propaganda.
Legge di Bilancio 2025 – articolo 98-bis (Addizionale comunale sui diritti d’imbarco per voli verso destinazioni extra-UE)
Nella legge di Bilancio 2025, la norma è inserita nell’articolo 98-bis (Addizionale comunale sui diritti d’imbarco per voli verso destinazioni extra-UE)
Normativa vigente. L’addizionale comunale sui diritti di imbarco (di seguito: “addizionale”) è stata inizialmente istituita dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ne ha fissato l’importo (1 euro per passeggero imbarcato) e la riassegnazione, dopo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, alle seguenti finalità di spesa:
- quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo1 destinato a compensare l’ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa;
- quanto alla residua quota eventualmente eccedente, il 40 per cento a favore dei comuni del sedime aeroportuale o confinanti e il 60 per cento per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
In seguito, sono stati disposti taluni incrementi dell’addizionale:
- un incremento di 3 euro a passeggero (articolo 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005), destinato all’INPS (inizialmente al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale);
- un incremento di 0,50 euro a passeggero (comma 1328 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007), finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti;
- un incremento di 2 euro a passeggero (articolo 4 della legge n. 92 del 2012), inizialmente versato all’INPS.
Ne risulta che attualmente l’addizionale è pari a 6,5 euro per passeggero. Le relative finalizzazioni – dopo vari interventi normativi succedutisi nel tempo – sono ora così definite2:
- 1 euro: ENAV, comuni del sedime aeroportuale e spese per la sicurezza (vedi sopra per il dettaglio);
- 5 euro: INPS (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale);
- 0,5 euro: servizio antincendi negli aeroporti (riduzione costo Stato).
Per approfondire:
- GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest’ultima. Per approfondire, da questo link;
- Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale il PDF al link sul desto evidenziato.
- Per una ricostruzione normativa dei proventi destinati all’INPS si vedano la pagina dedicata3 del sito INPS e le circolari ivi richiamate.
- Per ulteriori informazioni circa le sospensioni in taluni aeroporti e in talune Regioni (Calabria, Friuli-Venezia Giulia) e circa gli effetti finanziari ad esse ascritti si rinvia al dossier riferito al DDL di bilancio (art. 98, che è volto a sospendere l’addizionale per l’Abruzzo).
Il nuovo articolo 98-bis nel disegno di legge di bilancio.
L’emendamento inserisce un nuovo articolo 98-bis nel disegno di legge di bilancio. Il comma 1 del nuovo articolo 98-bis integra l’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 (che, come visto sopra, ha istituito l’addizionale comunale sui diritti di imbarco, di seguito: “addizionale”) al fine di definire la procedura di riscossione dell’addizionale medesima.
In particolare, si prevede che: l’ENAC comunichi mensilmente4 al MIT il numero dei passeggeri registrati in imbarco suddiviso tra voli nazionali e internazionali (nuovo comma 11-bis); l’addizionale sia riscossa dai gestori dei servizi aeroportuali con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco e versata dalle compagnie aeree entro tre mesi5 (nuovo comma 11-ter); le somme riscosse, comunicate mensilmente al MIT dai gestori di servizi aeroportuali, siano riversate all’entrata del bilancio dello Stato6 (nuovo comma 11-quater); le comunicazioni dell’ENAC costituiscano accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del MIT nei confronti dei vettori inadempienti7 (nuovo comma 11-quinquies); sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei gestori di servizi aeroportuali o degli obblighi di versamento (nuovo comma 11-sexies).
Il comma 2 del nuovo articolo 98-bis integra l’articolo (articolo 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005 (che, come visto sopra, ha incrementato l’addizionale) al fine di stabilire un ulteriore incremento e di individuarne la destinazione.
L’aumento di 0,50 euro da destinare ai comuni, provincie o Città Metrpolitane
Nell articolo 98-bis del disegno di legge di bilancio è previsto che, a decorrere dal 1° aprile 2025, l’addizionale è incrementata di 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra-Ue con partenza dagli scali aeroportuali di cui al comma 3-sexies (comma 3-quinquies);
L’incremento dell’addizionale è destinato al Comune nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volumi di traffico pari o superiori ai 10 milioni di passeggeri annui8 (comma 3-sexies). Nel caso in cui l’aeroporto insista sul territorio di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il relativo gettito è versato alla Provincia o alla Città metropolitana.
Se lo scalo insiste sul territorio di più Comuni, le somme derivanti dall’incremento dell’addizionale sono ripartite tra i medesimi Comuni in rapporto alla superficie (comma 3-octies) L’ENAC pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco degli enti territoriali che beneficiano dell’incremento dell’addizionale, dandone, altresì, comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante (comma 3-novies).
Le somme derivanti dall’incremento dell’addizionale sono versate dai gestori aeroportuali direttamente in favore dei Comuni e delle Province o delle Città metropolitane beneficiari. La comunicazione dell’ENAC costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è in carico agli enti beneficiari nei confronti dei vettori debitori (comma 3-decies).
Gli enti beneficiari destinano l’incremento dell’addizionale alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all’implementazione di quelle già esistenti (comma 3-undecies). Le modalità attuative sono rimesse a un decreto ministeriale23 da emanare entro il 15 marzo 2025 (comma 3-duodecies).
La relazione tecnica (riassunto)
La relazione tecnica ribadisce preliminarmente che il comma 1 è volto a rafforzare le procedure relative all’accertamento del versamento dei diritti di imbarco e il comma 2 introduce, a decorrere dal 1° aprile 2025, l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco nella misura di 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli extra-UE con partenza dagli scali aeroportuali che, con riferimento all’anno precedente, hanno realizzato volumi di traffico pari o superiori a 10 milioni di passeggeri annui.
Sulla base dei dati relativi al traffico aereo passeggeri (in partenza e arrivo) relativi all’anno 2023 (fonte Assoaeroporti) sono stati selezionati 6 scali aeroportuali che hanno realizzato un traffico annuo superiore a 10 milioni di passeggeri; nella stima si considerano però anche gli aeroporti di Bologna e Milano Linate che, pur avendo realizzato nel 2023 un numero di passeggeri di poco inferiore a 10 milioni, sulla base dei dati 2024 (fino al mese di ottobre) si ritiene che nel corrente anno supereranno tale soglia. Per gli aeroporti considerati si rileva un numero complessivo di passeggeri di circa 136,5 milioni: atteso che il valore indicato si riferisce sia agli imbarchi che agli arrivi, ai fini della stima si considera il 50 per cento (68,2 milioni).
In base alle statistiche di ENAV (anno 2023) si stima che l’incidenza dei passeggeri, da e verso destinazioni extra-UE, sia pari al 23,36 per cento: applicando tale peso al dato dei passeggeri sopra indicato si determina un maggior gettito annuo derivante dall’incremento dell’addizionale sui diritti di imbarco di circa 8 milioni di euro.
Si evidenzia che il dato è sostanzialmente riscontrabile come segue: (68.250.000 x 23,36% x 0,50) = 7.971.600,00 euro. Considerato che la norma decorre dal 1° aprile 2025 nel primo anno di applicazione si ha un maggior gettito di 5,33 milioni di euro (corrispondente a quattro bimestri su sei) mentre dal 2026 si realizza un incremento di gettito annuo di 8 milioni di euro. Si evidenzia che il dato del primo anno è sostanzialmente riscontrabile come segue: (7.971.600,00 : 6 x 4) = 5.314.400,00 euro.
In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che l’articolo 98-bis introduce, al comma 1, una nuova disciplina di accertamento, riscossione e versamento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili e, al comma 2, introduce un ulteriore incremento dell’addizionale, a decorrere dal 1° aprile 2025, pari a 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato, su voli extra-UE, dagli scali aeroportuali con volumi di traffico pari o superiori a 10 milioni di passeggeri annui: gli enti beneficiari (comuni e province/città metropolitane) destinano l’incremento dell’addizionale alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all’implementazione di quelle già esistenti (comma 3-undecies).
La relazione tecnica non ascrive effetti al comma 1 mentre stima che per effetto del comma 2 l’incremento dell’addizionale sia quantificabile in 5,33 milioni di euro per l’anno 2025 e in 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
La RT fornisce dati ed elementi sulla cui base il gettito stimato è sostanzialmente riscontrabile9, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni, anche tenuto conto che nessuno degli aeroporti maggiori si trova nelle regioni (Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo) per le quali è prevista una sospensione dei diritti di imbarco.
Il testo completo della “Verifica delle quantificazioni A.C. 2112-bis – Legge di bilancio 2025 – Emendamenti del Governo – 15.8, 21.2, 38.097“
- 12 Istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ↩︎
- 13 Cfr. RT dell’atto C 1933 della XIX legislatura e RT del DDL di Bilancio 2025 (AC 2112-bis) ↩︎
- 14 https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.addizionale-comunale-sui-diritti-d-imbarco-di-passeggeri-sugli-aeromobili-50121.addizionale-comunale-sui-diritti-d-imbarco-di-passeggeri-sugli-aeromobili.html#real-all-3 ↩︎
- 15 Entro il 15 del mese per il mese precedente. ↩︎
- 16 Dalla fine del mese entro cui sorge l’obbligo di versamento. ↩︎
- 17 Entro la fine del mese successivo a quello di riscossione. ↩︎
- 18 Secondo le modalità previste dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 610 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. ↩︎
- Con riferimento all’anno solare precedente. ↩︎
- 25 Al netto di circa 15.000 euro per il 2025 e circa 30.000 euro annui dal 2026: per lo sviluppo dei calcoli si rinvia al paragrafo riferito alla relazione tecnica ↩︎